Organizzazione Amministrativa

Art.1 – La durata della Scuola per il conseguimento del diploma professionale di puericultrice è di un anno.

Art.6 – Il Presidente del Consiglio redige la relazione che il Consiglio è tenuto ad assegnare ogni anno al Ministero della Sanità ed al Ministero della Pubblica Istruzione, sul funzionamento della Scuola nonché un elenco nominativo dei diplomi rilasciati.

Art.10 – La Scuola è retta e funziona in conformità alle disposizioni di legge che regolano il rilascio della licenza di Stato per l’abilitazione alla professione di Puericultrice.

Art.31 – La Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione dell’esercizio dell’arte ausiliaria di Puericultrice è costituita da un rappresentante del Ministero della Sanità, da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Direttrice e dal Corpo insegnante al completo.